La segnalazione deve essere chiara e circostanziata per consentire che i fatti in essa riferiti siano valutati e compresi in modo preciso dal Referente. A tal fine, è necessario che la segnalazione:
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- riporti in modo preciso le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata la violazione oggetto di segnalazione;
- offra una rappresentazione chiara e circostanziata dei fatti da cui emerge la violazione;
- individui in modo preciso le generalità e gli altri elementi utili ad identificare il soggetto o i soggetti autori della violazione.
Il Segnalante è invitato, laddove possibile, a produrre ogni documento utile a supportare la segnalazione, al fine di consentire al Referente di poter accertare la fondatezza dei fatti oggetto della violazione. Al Segnalante è, inoltre, richiesto di indicare ogni altro soggetto a conoscenza dei fatti riportati nella segnalazione.
Si fa presente che la segnalazione può avere ad oggetto violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in modo diretto ovvero indiretto, se riferiti da altri soggetti (ad esempio, tramite un collega di lavoro), purché supportati da elementi concreti al momento della segnalazione e in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni siano veritiere.
Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni, di supposizioni o di vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).
È ammessa la segnalazione in forma anonima. Tuttavia, la Società non incoraggia il Segnalante ad effettuare una segnalazione in forma anonima, posto che le fasi di indagine e di istruttoria potrebbero risultare meno agevoli.
Le segnalazioni effettuate in forma anonima sono soggette a particolari precauzioni e sono trattate solo se le informazioni trasmesse sono sufficientemente dettagliate e hanno ad oggetto fatti sufficientemente gravi in relazione al possibile compimento di una violazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023. In caso contrario, il Referente potrà valutare la segnalazione inammissibile.
In tutti i casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrà seguito o che possa portare a ritorsioni nei suoi confronti, il Segnalante medesimo può effettuare la segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
La segnalazione esterna all’ANAC potrà essere effettuata anche nei seguenti ulteriori casi:
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- il canale di segnalazione non è attivo o non è conforme alla normativa vigente;
- il Segnalante ha già effettuato la segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad es. nel caso in cui vi sia una minaccia per la salute personale o per l’ambiente).
In caso di segnalazioni effettuate allo scopo di diffamazione o di calunnia o in caso di utilizzo improprio del canale di segnalazione, nonché nell’ipotesi in cui dalla valutazione dei fatti oggetto della segnalazione emerga un profilo di corresponsabilità del Segnalante, sarà avviato nei confronti del Segnalante un procedimento disciplinare e/o un procedimento giudiziario avanti le autorità competenti.
Se la segnalazione è stata effettuata in malafede e da essa emerge una responsabilità penale o civile per diffamazione o calunnia, accertata anche da una sentenza di primo grado, l’autore della segnalazione perde lo status di segnalante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e le relative misure di protezione. Il Segnalante è, altresì, soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 500 e € 2.500.