Whistleblowing

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE
SCOPO

La presente procedura è stata predisposta secondo le condizioni e i requisiti specifici previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 e ha lo scopo di istituire un canale di segnalazione che consenta ai dipendenti, collaboratori, consulenti, lavoratori autonomi, nonché a qualsiasi altra persona che operi nell’ambito del contesto lavorativo di Malò S.p.A. (“Malò” o la “Società”), di segnalare violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della medesima Società.

La presente procedura definisce e regolamenta le attività necessarie alla corretta gestione del canale di segnalazione da parte degli incaricati, quali soggetti a cui è affidata la gestione del medesimo canale di segnalazione, e le misure poste a tutela dell’autore della segnalazione (il “Segnalante”) e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo di segnalazione.

In particolare, la procedura individua:

    1. il soggetto che può effettuare una segnalazione;
    2. le violazioni che possono essere segnalate mediante il canale di segnalazione;
    3. le modalità e i termini con cui sono raccolte le segnalazioni ed elaborati i report;
    4. le condizioni al cui ricorrere l’autore di una segnalazione può beneficiare dello status e delle misure di protezione previste per il Segnalante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023;
    5. le misure poste a tutela del Segnalante e degli altri soggetti che, a vario titolo, possono essere interessati dalla procedura.
CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO

La presente procedura si applica a tutti i soggetti che siano venuti a conoscenza di violazioni e infrazioni nell’ambito del contesto lavorativo di Malò, sia in relazione alla sede principale (San Giuliano Milanese), sia in relazione a tutte le filiali dislocate sul territorio nazionale (Pero, Brescia, Padova, Torino, Bologna, Firenze e Pescara).

Rientrano tra i soggetti che possono effettuare una segnalazione nel contesto della presente procedura:

  •  i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori occasionali;
  •  i lavoratori somministrati;
  •  i lavoratori delle imprese appaltatrici negli appalti endo-aziendali;
  •  i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  •  i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti;
  •  gli agenti;
  •  i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non;
  •  i dipendenti e i collaboratori cessati;
  •  i candidati ad un posto di lavoro e i partecipanti alle procedure selettive di assunzione;
  •  i soci;
  •  i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  •  i componenti del Collegio Sindacale;
  •  i clienti Italia ed estero;
  •  i fornitori merce Italia ed estero;
  •  i soggetti che operano nei depositi con merce in conto vendita;
  •  i locatori dei locali in affitto e i relativi amministratori;
  •  i fornitori di servizi (a titolo esemplificativo, consulenti del lavoro, imprese di pulizie, autotrasportatori, logistica, cooperative sociali per confezionamento, sorveglianza, studio legale, studio commercialista, società IT, società di consulenza sulla sicurezza);
  •  i manutentori degli impianti della Società (a titolo esemplificativo, muratori, fabbri, idraulici, elettricisti, manutentori carelli-muletti-autostore-catena-cancelli elettrici-derattizzazione- compressori);
  •  i fornitori delle utilities (gas/acqua/energia).

Il suindicato elenco non ha carattere tassativo.

 

Il regime di tutela del Segnalante previsto dalla presente procedura è esteso anche alle seguenti categorie di soggetti:

  •  le persone fisiche che assistono il Segnalante (cd. “Facilitatori”);
  •  le persone appartenenti al medesimo contesto lavorativo del Segnalante legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il IV grado;
  •  i colleghi di lavoro del Segnalante legati da un rapporto abituale e corrente;
  •  gli enti di proprietà del Segnalante (in via esclusiva o per i quali detiene una quota di maggioranza), nonché gli enti per i quali il Segnalante lavora e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.
L’INCARICATO DELLA GESTIONE DEL CANALE DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni vengono ricevute ed elaborate dai seguenti soggetti, autorizzati dalla Società a gestire il canale di segnalazione (“Referente” o “Referenti”):

    1. Sig.ra Sonia Battaglia
      Ufficio Personale
      e-mail: sonia.battaglia@malospa.it
    2. Sig.ra Sonia Mastroeni
      Ufficio Personale
      e-mail: sonia.mastroeni@malospa.it

Se la segnalazione coinvolge i Referenti sopra indicati, la segnalazione deve essere effettuata esclusivamente mediante il modulo di segnalazione allegato alla presente procedura (Allegato 1), da inviare a:

3. Sig. Paolo Marsano
e-mail paolo.marsano@malospa.it

Allegato n.1: MODULO DI SEGNALAZIONE

 

I Referenti forniscono informazioni chiare e trasparenti sul canale di segnalazione, sulle modalità e sul funzionamento della procedura e sulle condizioni per effettuare le segnalazioni.

I Referenti sono adeguatamente formati sul funzionamento del canale di segnalazione e sulle tutele previste dal D.Lgs. n. 24/2023 per il Segnalante, i Facilitatori e gli altri soggetti coinvolti nel processo di segnalazione. I Referenti possiedono adeguate competenze sul trattamento dei dati e gestiscono il canale di segnalazione in modo imparziale, indipendente e autonomo.

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Le violazioni oggetto del canale di segnalazione riguardano i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo. In tale ambito rientrano – e possono essere, quindi, oggetto di segnalazione – gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.

Sono ricomprese tra le violazioni:

    1. gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea;
    2. gli illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti nazionali attuativi degli atti dell’Unione Europea indicati nell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
    3. gli atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea;
    4. gli atti od omissioni che riguardano il mercato interno dell’Unione Europea, comprese le violazioni sulle disposizioni dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato;
    5. gli atti o i comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea di cui ai punti precedenti.

A titolo esemplificativo, possono essere oggetto di segnalazione fatti o comportamenti relativi a frodi, corruzione, traffico di influenze, abuso di posizione dominante, pratiche anticoncorrenziali, fatti che rappresentano una grave minaccia per la salute e la sicurezza delle persone, furti e fatti che presentano rischi per l’ambiente o per la sicurezza alimentare.

La presente procedura trova applicazione anche in caso di discriminazioni, vessazioni, coercizioni, intimidazioni, molestie o altro tipo di offesa.

La presente procedura non si applica alle segnalazioni su informazioni coperte dal segreto della difesa nazionale, dal segreto giudiziario o dal segreto professionale forense e medico.

La presente procedura non si applica altresì ai reclami personali del Segnalante che riguardano esclusivamente il suo rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria le segnalazioni su situazioni di carattere personale aventi ad oggetto rivendicazioni o rimostranze relative ai rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché relative all’esecuzione della propria prestazione lavorativa.

MISURE DI PROTEZIONE DEL SEGNALANTE
1. DIVIETO DI RITORSIONE

Il Segnalante è tutelato contro ogni forma di discriminazione, penalizzazione e ritorsione, diretta o indiretta, per motivi collegati alla segnalazione.

Si fa presente che le seguenti misure, laddove determinate dalla segnalazione, possono costituire violazione del divieto di ritorsione: misure disciplinari, licenziamento o misure equivalenti, sospensione dal lavoro, demansionamento o mancata promozione, trasferimento, riduzione della retribuzione e modifica dell’orario di lavoro, trattamento deteriore sul piano normativo o economico, sospensione o limitazione dell’accesso alla formazione, mancata conversione di un contratto a tempo determinato o risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso in cui il Segnalante ritenga di aver subito una discriminazione, ritorsione o minaccia a seguito di una segnalazione dovrà darne notizia al Referente, che provvederà a verificarne la sussistenza ed a darne comunicazione alla Società per l’adozione delle opportune misure.

La violazione del divieto di ritorsione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 10.000 e € 50.000.

Le medesime misure di protezione previste per il Segnalante con riferimento al divieto di ritorsione si applicano alla persona che ha effettuato una segnalazione anonima, quando è stata successivamente identificata.

2. RISERVATEZZA

Ogni dato e informazione relativi all’identità del Segnalante e all’oggetto della segnalazione sono protetti da un obbligo di riservatezza e non possono costituire oggetto di divulgazione. L’obbligo di riservatezza e il divieto di divulgazione si estendono al soggetto segnalato e a qualsiasi altro soggetto menzionato nella segnalazione.

Si fa presente che il rispetto da parte del Segnalante delle modalità di trasmissione della segnalazione previste dal canale di segnalazione descritto in questa procedura consente al medesimo Segnalante di preservare la riservatezza della propria identità e della propria segnalazione.

Il singolo Referente è autorizzato a comunicare e condividere le informazioni oggetto della segnalazione solo con gli altri Referenti ai fini della valutazione e della gestione della segnalazione, ivi inclusa la fase di istruttoria funzionale alla verifica della fondatezza della segnalazione ed all’adozione di ogni conseguente misura e/o azione.

Ogni Referente incaricato della gestione del canale di segnalazione si impegna in anticipo ad una specifica clausola di riservatezza ed è informato delle sanzioni a cui è esposto in caso di violazione di tale impegno.

Gli elementi idonei ad identificare il Segnalante come autore della segnalazione possono essere comunicati solo con il suo espresso consenso, ad eccezione del caso in cui il Referente sia tenuto a comunicare detti elementi ad un’autorità giudiziaria. In tal caso, il Segnalante è informato di tale divulgazione all’autorità giudiziaria, salvo che tale informazione possa compromettere il procedimento giudiziario.

La violazione degli obblighi di riservatezza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 10.000 e € 50.000. Restano fermi tutti gli altri eventuali profili di responsabilità, inclusa quella penale, nei confronti del soggetto che abbia violato gli obblighi di riservatezza.

Le medesime misure di protezione previste per il Segnalante con riferimento all’obbligo di riservatezza si applicano alla persona che ha effettuato una segnalazione anonima, quando è stata successivamente identificata.

MODALITÀ E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
3. FORMA E CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere chiara e circostanziata per consentire che i fatti in essa riferiti siano valutati e compresi in modo preciso dal Referente. A tal fine, è necessario che la segnalazione:

    1. riporti in modo preciso le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata la violazione oggetto di segnalazione;
    2. offra una rappresentazione chiara e circostanziata dei fatti da cui emerge la violazione;
    3. individui in modo preciso le generalità e gli altri elementi utili ad identificare il soggetto o i soggetti autori della violazione.

Il Segnalante è invitato, laddove possibile, a produrre ogni documento utile a supportare la segnalazione, al fine di consentire al Referente di poter accertare la fondatezza dei fatti oggetto della violazione. Al Segnalante è, inoltre, richiesto di indicare ogni altro soggetto a conoscenza dei fatti riportati nella segnalazione.

Si fa presente che la segnalazione può avere ad oggetto violazioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza in modo diretto ovvero indiretto, se riferiti da altri soggetti (ad esempio, tramite un collega di lavoro), purché supportati da elementi concreti al momento della segnalazione e in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni siano veritiere.

Non possono, invece, essere oggetto di segnalazione le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni, di supposizioni o di vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

È ammessa la segnalazione in forma anonima. Tuttavia, la Società non incoraggia il Segnalante ad effettuare una segnalazione in forma anonima, posto che le fasi di indagine e di istruttoria potrebbero risultare meno agevoli.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima sono soggette a particolari precauzioni e sono trattate solo se le informazioni trasmesse sono sufficientemente dettagliate e hanno ad oggetto fatti sufficientemente gravi in relazione al possibile compimento di una violazione ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023. In caso contrario, il Referente potrà valutare la segnalazione inammissibile.

In tutti i casi in cui il Segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la segnalazione interna non avrà seguito o che possa portare a ritorsioni nei suoi confronti, il Segnalante medesimo può effettuare la segnalazione esterna all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La segnalazione esterna all’ANAC potrà essere effettuata anche nei seguenti ulteriori casi:

    1. il canale di segnalazione non è attivo o non è conforme alla normativa vigente;
    2. il Segnalante ha già effettuato la segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
    3. il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto di segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad es. nel caso in cui vi sia una minaccia per la salute personale o per l’ambiente).

In caso di segnalazioni effettuate allo scopo di diffamazione o di calunnia o in caso di utilizzo improprio del canale di segnalazione, nonché nell’ipotesi in cui dalla valutazione dei fatti oggetto della segnalazione emerga un profilo di corresponsabilità del Segnalante, sarà avviato nei confronti del Segnalante un procedimento disciplinare e/o un procedimento giudiziario avanti le autorità competenti.

Se la segnalazione è stata effettuata in malafede e da essa emerge una responsabilità penale o civile per diffamazione o calunnia, accertata anche da una sentenza di primo grado, l’autore della segnalazione perde lo status di segnalante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e le relative misure di protezione. Il Segnalante è, altresì, soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 500 e € 2.500.

4. CANALE DI SEGNALAZIONE

Malò ha istituito il canale di segnalazione mediante l’adozione della piattaforma “My Whistleblowing”, fornita da Mygo S.r.l., disponibile al seguente link https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/MALO

In via residuale, la segnalazione potrà essere effettuata mediante la compilazione del modulo di segnalazione allegato alla presente procedura (Allegato 1), da trasmettere a paolo.marsano@malospa.it , esclusivamente nell’ipotesi in cui la persona segnalata sia uno dei Referenti indicati nella presente procedura.

Per effettuare la segnalazione mediante la piattaforma “My Whistleblowing” sono previsti i seguenti passaggi:

    1. il Segnalante deve accedere al link https://areariservata.mygovernance.it/#!/WB/MALO e compilare l’apposito form (vedi foto sottostante) inserendo nome, cognome e un indirizzo e-mail per ricevere le Credenziali Univoche di Accesso:

2. il Segnalante deve seguire le indicazioni ricevute all’indirizzo e-mail indicato nel form per ricevere le Credenziali Univoche di Accesso;

3. il Segnalante deve, quindi, accedere al proprio account (vedi foto sottostante) mediante le Credenziali Univoche di Accesso ricevute:

4. il Segnalante può procedere ad inserire la segnalazione cliccando il tasto “CREA SEGNALAZIONE” (vedi foto sottostante):

5. durante la fase di inserimento della segnalazione, il Segnalante può optare per effettuare una segnalazione in forma anonima tramite la spunta della relativa icona (vedi foto sottostante):

completata la segnalazione, il sistema prende in carico il form inviato che sarà, quindi, visualizzato e processato dal Referente attraverso la medesima piattaforma “My Whistleblowing”.

È inoltre, prevista la facoltà per il Segnalante di effettuare la segnalazione delle violazioni di cui alla presente procedura e, più in generale, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 in forma orale, richiedendo un incontro di persona con i Referenti.

All’incontro sono ammessi unicamente il Segnalante ed i Referenti nella modalità cd. “a porte chiuse” con registrazione (previo consenso del Segnalante) dell’incontro medesimo. Se il Segnalante non presta il suo consenso alla registrazione, sarà redatto un verbale con il resoconto dell’incontro e le dichiarazioni del Segnalante. Al Segnalante sarà richiesto di confermare o rettificare il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate sul verbale, apponendo, quindi, la propria sottoscrizione in segno di conferma.

L’incontro potrà avvenire, in alternativa alla riunione in presenza, attraverso l’utilizzo della piattaforma elettronica tempo per tempo utilizzata dalla Società (es. Microsoft Teams, Zoom etc.) con registrazione dell’incontro (previo consenso del Segnalante). In questo ultimo caso, se il Segnalante non presta il consenso alla registrazione, la segnalazione in forma orale potrà essere resa solo mediante l’incontro in presenza.

Rimane inteso che il Segnalante può richiedere di rendere anche la segnalazione orale in forma anonima, che deve essere trattata nell’osservanza degli stessi obblighi di riservatezza applicabili alle segnalazioni scritte.

5. GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEL REFERENTE

L’elaborazione della segnalazione da parte del Referente è articolata nelle seguenti 4 (quattro) fasi:

    1. Ricezione della segnalazione
      La segnalazione si considera ricevuta quando il Referente conferma la ricezione della segnalazione al Segnalante mediante la comunicazione di un numero di riferimento. Questo numero viene utilizzato in tutte le comunicazioni relative al trattamento della segnalazione. Tale avviso di ricevimento viene effettuato per iscritto entro 7 (sette) giorni dall’invio della segnalazione da parte del Segnalante.
    2. Analisi di ammissibilità della segnalazione
      Il Referente verifica se i fatti segnalati rientrano tra le violazioni per cui è prevista la presente procedura e verifica, inoltre, se l’autore della segnalazione corrisponde al profilo di segnalante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023.
      Il Referente può richiedere al Segnalante ulteriori chiarimenti, documenti, informazioni e dati a supporto dei fatti segnalati. Il Referente può avvalersi, a tale fine, della chat interna riservata anonima presente sulla piattaforma “My Whistleblowing”.
      Tale fase si conclude, di norma, entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della segnalazione.
    3. Istruttoria dei fatti segnalati
      Il Referente svolge le indagini necessarie a verificare i fatti segnalati.
      Tale fase si conclude, di norma, entro 2 (due) mesi dalla confermata ammissibilità della segnalazione.
    4. Conclusioni e provvedimenti adottati
      Ad esito dell’attività istruttoria, il Referente elaborerà le proprie conclusioni in un report finale con l’indicazione delle motivazioni. L’esito della segnalazione è inserito sulla piattaforma “My Whistleblowing”.
      Tale fase si conclude, di norma, entro 1 (uno) mese dalla fine della fase istruttoria precedente.
      Il report finale del Referente può concludersi con l’indicazione di una delle seguenti motivazioni:

      • Inammissibilità: la segnalazione è archiviata se dall’analisi di ammissibilità della segnalazione emerge che i fatti segnalati non rispettano le finalità, i requisiti o le condizioni indicati nella presente procedura e previsti, più in generale, dal D.Lgs. n. 24/2023. In tal caso, è esclusa la malafede del Segnalante.
      • Uso improprio del sistema: se dall’analisi di ammissibilità della segnalazione o dalla fase istruttoria sui fatti segnalati emerge la malafede del Segnalante, la segnalazione è conclusa con l’avvio di un procedimento disciplinare e/o di un procedimento giudiziario. In tal caso, l’autore della segnalazione perde lo status di segnalante ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 e le relative misure di protezione.
      • Infondatezza o insufficienza: la segnalazione è archiviata se all’esito della fase istruttoria è accertata l’irrilevanza delle violazioni o nel caso in cui emerga che, per effetto della genericità della esposizione dei fatti e/o della inconferenza o inappropriatezza della documentazione allegata a corredo della segnalazione, non sia possibile individuare profili di responsabilità dei presunti autori dei fatti segnalati. In tal caso, è esclusa la malafede del Segnalante.
      • Rilevanza dei fatti: se l’indagine svolta consente di accertare la rilevanza delle violazioni e la responsabilità dei loro presunti autori, la segnalazione si può concludere con la proposta di avviare un procedimento disciplinare, una segnalazione alle autorità competenti, un’azione legale stragiudiziale e/o un procedimento giudiziario nei confronti dei presunti autori delle violazioni.

La procedura di segnalazione è conclusa, laddove possibile, entro un termine non superiore a 3 (tre) mesi dall’avviso di ricevimento della segnalazione. In ogni caso, entro il predetto termine di 3 (tre) mesi dall’avviso di ricevimento della segnalazione il Referente fornisce al Segnalante riscontro alla segnalazione. La chiusura della procedura di segnalazione è notificata al Segnalante, con l’indicazione dell’esito della segnalazione.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Referente è tenuto a documentare, mediante la conservazione di documenti informatici e/o cartacei, le segnalazioni ricevute, al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi posti in atto nelle fasi di gestione della segnalazione.

Se all’esito della procedura attivata dalla segnalazione non segue un procedimento disciplinare, una segnalazione alle autorità competenti, un’azione legale stragiudiziale e/o un procedimento giudiziario nei confronti dei presunti autori delle violazioni, il fascicolo è distrutto entro 2 (due) mesi dalla conclusione della procedura di segnalazione.

Viceversa, nel caso in cui all’esito della procedura di segnalazione segua l’avvio di un procedimento disciplinare, una segnalazione alle autorità competenti, un’azione legale stragiudiziale e/o un procedimento giudiziario nei confronti dei presunti autori delle violazioni, il fascicolo è archiviato per un periodo non superiore ai termini di prescrizione legali o agli obblighi di archiviazione applicabili.

In ogni caso, la conservazione della documentazione di segnalazione non può superare un periodo massimo di 5 anni dalla data in cui è stata comunicata la chiusura della segnalazione.

Al termine del periodo di archiviazione, il fascicolo telematico è soggetto a distruzione e cancellazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti nell’ambito della procedura di segnalazione sono trattati dalla Società, in qualità di titolare del trattamento, in conformità al Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e al D.Lgs. n. 196/2003. I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente. I dati sono raccolti al solo fine di dare seguito alle segnalazioni di violazioni da parte dei segnalanti.

I dati personali che sono chiaramente non necessari per l’elaborazione della segnalazione non saranno raccolti o, in caso di raccolta accidentale, saranno cancellati immediatamente.

MyGo S.r.l., quale fornitore della piattaforma “My Whistleblowing” e dei servizi di supporto e manutenzione connessi e necessari per il suo corretto funzionamento, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del GDPR da parte della Società.

I Referenti sono persone autorizzate al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del GDPR.

Durante la fase di segnalazione, il Segnalante è tenuto a prendere visione dell’informativa privacy sul trattamento dei dati personali raccolti mediante il canale di segnalazione.

I dati personali raccolti durante la fase di segnalazione sono conservati fino alla conclusione della procedura di segnalazione e, se necessario, fino al compimento delle iniziative successivamente assunte a seguito dell’esito della segnalazione.

Il Segnalante ha diritto di esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR relativi al trattamento dei propri dati personali (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, etc.). I suddetti diritti potranno essere esercitati in qualsiasi momento, ricorrendone le condizioni, inviando una richiesta scritta ai Referenti all’indirizzo: info.whistleblowing@malospa.it

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura è stata adottata dopo aver informato gli RSA e le associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato ai rapporti di lavoro in essere presso la Società.

La presente procedura è resa accessibile in formato elettronico sull’apposita bacheca virtuale nella piattaforma aziendale della Società (al seguente link: Malospa.it/azienda/governance/whistleblowing), nonché in apposita sezione sul sito internet aziendale, sull’e-commerce (al seguente link: b2b.malospa.it) e in formato cartaceo in appositi spazi all’interno della sede principale aziendale e delle filiali della Società dislocate su tutto il territorio, accessibili non solo ai soggetti (lavoratori subordinati, collaboratori, etc.) che operano stabilmente e con continuità presso la Società, ma anche a tutti coloro che, seppur occasionalmente, si trovano ad operare nel contesto lavorativo di Malò.

Le stesse modalità di pubblicazione e diffusione sopra indicate saranno adottate per le revisioni e le integrazioni successive della presente procedura.

Per ogni dubbio e chiarimento sul funzionamento del canale di segnalazione, sulle misure di tutela e, più in generale, sulla disciplina della presente procedura è possibile contattare i Referenti al seguente indirizzo: info.whistleblowing@malospa.it